lunedì 30 settembre 2024

ATTIVITA' 77 - LA NORMATIVA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI

 Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da​ consentire una rapida ​e sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a​ quanto riportato ​nel  DM 03/08/2015 (Aggiornato al 27/12/2022)​, noto anche come “Codice di Prevenzione​ Incendi”, che stabilisce criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei​ luoghi di lavoro. l’amministratore di condominio è il​ «responsabile dell’attività» ed è tenuto a​ pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un​ incendio.

La normativa antincendio condomini si applica a diversi aspetti, tra cui la progettazione degli​ edifici, l’installazione di sistemi antincendio, la manutenzione delle vie di fuga e la formazione degli​ abitanti su come comportarsi in caso di pericolo. Inoltre, queste norme richiedono che i condomini​ siano dotati di attrezzature specifiche, come estintori, allarmi antincendio e impianti di rilevazione​ fumo, e che queste attrezzature siano regolarmente ispezionate e mantenute in buono stato di​ funzionamento.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento fondamentale che attesta la conformità​ di un edificio alle norme di sicurezza antincendio. 

Ma quando è obbligatorio il CPI per un​ condominio?

La risposta dipende da una serie di fattori, tra cui le caratteristiche dell’edificio e il​ numero di piani.
In generale, il CPI è obbligatorio per i condomini che rientrano nelle seguenti categorie:
• Edifici con altezza antincendio superiore a 24 metri: questa altezza si misura dal punto più​
 basso dell’accesso ai servizi di soccorso al piano più alto dell’edificio. 

Gli edifici che​ superano questa altezza devono necessariamente ottenere il CPI per garantire che siano​ conformi alle normative di sicurezza antincendio;

• Edifici con un numero significativo di unità abitative: anche se l’altezza antincendio non è​ superiore a 24 metri, edifici con un numero molto elevato di unità abitative possono essere​ soggetti all’obbligo del CPI. Questo perché un maggiore numero di abitanti comporta un​ rischio più elevato in caso di incendio;

• Edifici con destinazioni d’uso miste: se un condominio è misto, dunque include non solo​ abitazioni ma anche attività commerciali o uffici, la presenza di diverse destinazioni d’uso​ può aumentare il rischio di incendio, rendendo necessario il CPI.

Per ottenere il CPI per il rispetto delle norme antincendio condominio, l’amministratore deve​ presentare una richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredata da una serie di​ documenti tecnici che attestino la conformità dell’edificio alle normative antincendio. Questi​ documenti includono il progetto dell’impianto antincendio, le relazioni tecniche e le certificazioni​ degli impianti installati.

È importante notare che il CPI ha una validità temporale e deve essere rinnovato periodicamente.
Questo implica che l’edificio debba essere sottoposto a controlli regolari per assicurare il continuo​,
 rispetto della normativa antincendio dei condomini. La mancata acquisizione o il mancato rinnovo del​ CPI possono comportare sanzioni e, in caso di incidente, gravi responsabilità per l’amministratore​ del condominio e per i proprietari delle unità abitative.

In allegato al DM è presente la Regola Tecnica Verticale Edifici di civile abitazione che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri.

Le indicazioni ivi contenute riguardano:

·         La reazione al fuoco dei materiali utilizzati nelle vie d'esodo, percorsi di esodo e spazi calmi

·         La compartimentazione dell'edificio e la relativa resistenza al fuoco

·         La gestione della sicurezza antincendio

·         Il controllo di un eventuale incendio

·         Le misure di rivelazione ed allarme

·         L'operatività antincendio

·         La sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Come si vede, tale Regola Tecnica non contiene alcuna indicazione per l'involucro dell’edificio.

A tal fine è però di estrema importanza quanto contenuto nell’art. 3 del Decreto, che aggiunge gli edifici destinati a civile abitazione dell’attività 77 (edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 metri) all’elenco di attività per le quali si applicano le norme tecniche del Codice di Prevenzione Incendi.

 

​NORMATIVA ANTINCENDIO CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ E DOVERI

Secondo la bozza della normativa antincendio condominio, negli edifici fino a 24 metri di altezza antincendi, i responsabili dell’attività antincendio devono identificare le misure standard e informare gli occupanti sui comportamenti da tenere in caso di incendio.

I responsabili devono inoltre esporre un foglio informativo, riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, e mantenere in efficienza sistemi e dispositivi effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Gli occupanti devono osservare le indicazioni dei responsabili e non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva. Negli edifici fino a 54 metri di altezza antincendi, i responsabili devono anche verificare l’osservanza dei divieti e dei limiti di utilizzo delle aree comuni e adottare misure antincendio preventive. Negli edifici fino a 80 metri di altezza antincendi è prevista l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d’arte.

Oltre gli 80 metri, i responsabili devono designare un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (GSA) e un coordinatore dell’emergenza, ma anche installare un impianto EVAC a regola d’arte. Per responsabili la bozza intende i proprietari o loro delegati, ma non gli amministratori di condominio. Come si evince leggendo il testo, questa ipotesi era stata avanzata, ma è poi stata depennata.

 

NORMATIVA ANTINCENDIO CONDOMINIO: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

Anche le misure antincendio variano al crescere dell’altezza degli edifici.

·         Per gli edifici di altezza antincendi fino a 24 metri la bozza prevede solo misure standard da applicare in caso di incendio: istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire, azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l’esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione. 

·         Oltre i 24 metri di altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce l’obbligo di dotarsi di misure preventive, come ad esempio il corretto deposito e impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose, il mantenimento della disponibilità delle vie d’esodo sgombre e fruibili, la corretta chiusura delle porte tagliafuoco, la riduzione delle sorgenti di innesco, la gestione dei lavori di manutenzione, la valutazione dei rischi in caso di modifica alle strutture o ai rivestimenti delle facciate. È inoltre prevista la pianificazione dell’emergenza, con le informazioni agli occupanti sui comportamenti da tenere, l’attivazione di procedure per la diffusione dell’allarme.

·         Oltre gli 80 metri antincendi (o i mille occupanti) la bozza prescrive la presenza di un centro di gestione dell’emergenza, cioè un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni, che deve essere fornito di informazioni per la gestione dell’emergenza (pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici) una centrale di gestione di sistema EVAC e una centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove previsti.




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