lunedì 4 maggio 2026

SICUREZZA BAR E RISTORAZIONI? CI PENSIAMO NOI

 La sicurezza nei bar e ristoranti richiede il rispetto del D.Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro) e del sistema HACCP (igiene alimentare)

Il datore di lavoro deve redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), formare il personale e gestire rischi comuni come incendi, scivolamenti, ustioni e taglio.


Principali obblighi di sicurezza e igiene:
Documentazione: Elaborazione del DVR (obbligatorio con almeno un dipendente o socio lavoratore).
HACCP: Implementazione di un manuale HACCP per la sicurezza alimentare e formazione specifica del personale.
Formazione: Corsi obbligatori su sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti. 

Principali rischi nel settore:
Incendi: Causati da forni, fornelli, friggitrici e impianti elettrici; richiede manutenzione cappe e estintori.
Scivolamenti e cadute: Pavimenti bagnati o sporchi, ostacoli.
Tagli e ustioni: Manipolazione di coltelli e superfici calde.
Rischio biologico e chimico: Gestione delle materie prime e prodotti per la pulizia.
Movimentazione carichi: Sforzi fisici per spostamento merci o pentole pesanti. 

Buone pratiche:
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Uso di calzature antiscivolo e guanti antitaglio.
Pulizia e sanificazione: Igienizzare frequentemente le superfici ad alto contatto (POS, maniglie, menu).
Gestione spazi: Mantenere libere le vie di fuga e separare le operazioni di pulizia da quelle di manipolazione alimenti.
È fondamentale rivolgersi a esperti per la redazione di DVR e manuali HACCP personalizzati per evitare sanzioni e garantire la sicurezza. 

Ti ricordiamo che ogni attività è a sè e ha rischi specifici che devono essere valutati da un esperto. Per questo ti invitiamo a contattarci privatamente e gratuitamente per conoscere meglio i tuoi rischi:

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lunedì 10 novembre 2025

CORSO PREVENZIONE ANTINCENDIO TERZO LIVELLO – EX RISCHIO ALTO



 La maggior parte delle attività svolte dai soccorritori di Protezione Civile richiede l’Idoneità Tecnica Antincendio. Il corso addetto antincendio in Attività a Rischio d’Incendio Elevato fornisce le adeguate conoscenze e l’addestramento per ottenere l’Attestato di Frequenza che permette di sostenere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio presso i Comandi Provinciali dei Vigili Del Fuoco.

Il corso è aperto a tutti (personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08), in particolare a Soccorritori e Soccorritori Volontari.

Argomenti e Contenuti del Corso:

– L’incendio e la prevenzione incendi

– La protezione antincendio

– Procedure da adottare in caso di incendio

– Esercitazioni pratiche

Durata del Corso: 16 ore totali, di cui 12 ore di teoria con modalità di presenza in aula e 4 ore di attività pratica da svolgere in presenza.

Docenti: Il corso è svolto da un professionista antincendio iscritto nell’albo dei professionisti antincendio del Ministero dell’interno di cui alla legge 139 del 2006 articolo 16 o da docenti e/o professionisti qualificati – formatori con CV adeguato.

Valutazione finale e Attestati: Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, verrà somministrato un test di verifica dell’apprendimento di 30 domande (ed un questionario di gradimento anonimo facoltativo). Gli allievi verranno valutati secondo parametri predefiniti. Verrà quindi rilasciato l’Attestato di Partecipazione con Verifica di Apprendimento S.I.P.C.

N.B. una volta ottenuto l’Attestato di Frequenza è necessario inviare, da parte dell’organizzazione, l’apposito modulo di domanda in bollo da €.16,00 al comando dei Vigili del Fuoco di Messina per richiedere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio. Il Comando provinciale richiede un versamento per l’attività di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità, di € 68,00 per ciascun partecipante.

Normative: Elaborato in coerenza con i contenuti fissati da:

 dall’art. 37 c. 9 del D.lgs. 81/08

 normative e direttive dei Vigili del Fuoco, in particolare la Circolare del 770/6104 del 12.03.1997 – Direttive formazione e accertamento idoneità tecnica

 D.lgs. 1/2018 Codice della Protezione Civile.

 Decreto GSA – D.M. 2 settembre 2021.




giovedì 6 novembre 2025

Selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”

 ✨ Un nuovo traguardo internazionale! ✨️🌍 


È con grande orgoglio che annuncio la selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE).  

Un riconoscimento istituzionale che identifica come punto di riferimento per il dialogo tra Italia e Medio Oriente, per la promozione del Made in Italy, dell’architettura e dell’innovazione nei Paesi del Golfo.


Da oggi, l’attività di consulenza e sviluppo sarà estesa a tutto il Middle East:

🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 🇶🇦 Qatar | 🇰🇼 Kuwait | 🇴🇲 Oman | 🇧🇭 Bahrain | 🇸🇦 Arabia Saudita

Un percorso che unisce visione, competenza e connessioni internazionali, per portare il talento e la qualità italiana nel cuore dei mercati globali.


 📩 Per consulenze, collaborazioni o progetti

 Ingegnere Maria Scalisi:  +39.3496652470

 Geometra Giuseppe Radici:  +39.3334401627

 Via Rosario Baratta, 119 - UCRIA - ME 

 studiotecnico_ingeo@gmail.com


 o Dubai (UAE)


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https://www.iicuaeconnector.com/listing/ingegnere-scalisi-maria/?fbclid=IwY2xjawN5zclleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR57ssGpNx3pEAtqfZXZ58NZiU84HtL3PqUwwsjHiuoCpQ8aw3RhxgD3F6R6sA_aem_pPp8dQPD11ui_McT6f6C5Q


mercoledì 1 ottobre 2025

Nuovo Conto Termico 3.0


 

Contesto e obiettivi

Il Conto Termico 3.0 è il decreto aggiornato che sostituirà il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico

2.0), con lo scopo di potenziare gli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia

termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.

Il GSE avrà a disposizione 60 giorni dall’entrata in vigore per adeguare il portale operativo (portale

per le domande) alle nuove disposizioni.

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Risorse e copertura finanziaria

Stanziamento annuo complessivo: 900 milioni di euro

Ripartizione:

• 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni

• 500 milioni per privati, imprese, terziario e altri soggetti

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Beneficiari ampliati

 Rispetto alle versioni precedenti, il 3.0 estende la platea dei soggetti che possono accedere

agli incentivi:

 Pubbliche Amministrazioni (anche società in house, cooperative sociali)

 Privati, inclusi edifici del settore terziario non residenziale (prima esclusi)

 Enti del Terzo Settore, equiparati alle PA per l’accesso agli incentivi

 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo potranno partecipare al meccanismo

 Imprese, con regole dedicate e criteri specifici (es. limiti, cumulabilità con altri aiuti)

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Interventi incentivabili e criteri principali

Le tipologie di interventi agevolabili vengono ampliate e aggiornate rispetto al passato:

Interventi tradizionali di efficienza energetica: coibentazioni, infissi, schermature, building automation etc.

Tecnologie di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa a basse emissioni (quando compatibili)

Fotovoltaico con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, solo se installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica. Non è incentivabile “da solo” l’impianto fotovoltaico.

Interventi su teleriscaldamento / teleraffreddamento, calore di processo, reti centralizzate e tecnologie innovative potranno essere incluse in alcuni casi

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Percentuali di incentivo e massimali

 In linea di massima, il decreto riconosce una copertura media del 65 % delle spese ammissibili.

 In casi particolari (edifici pubblici in comuni con meno di 15.000 abitanti, scuole, ospedali, strutture sanitarie pubbliche), il contributo può arrivare al 100 % delle spese ammissibili.

 Per le imprese, l’intensità dell’aiuto sarà modulata in base alla dimensione e agli impatti dell’intervento, e il cumulo con altri aiuti di Stato sarà consentito entro limiti massimi di intensità.

 Sono previsti massimali unitari / per kW / per kWh per alcune tecnologie, con limiti specifici per accumulatori e fotovoltaico, per evitare abusi e garantire sostenibilità finanziaria (es. limiti €/kW, €/kWh)

Per gli importi più piccoli (sotto – ad esempio – 15.000 €) ci sarà una modalità di rimborso in unica soluzione entro 60 giorni; per importi maggiori, il rimborso può essere frazionato in rate annuali.

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Procedure, domande e tempistiche

Il termine per la presentazione della domanda spesso è entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (per “accesso diretto”).

Per le PA, è prevista una modalità di “prenotazione” dei contributi prima dell’avvio dei lavori (per garantire che ci siano fondi disponibili).

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Note

Il meccanismo dipende dalla disponibilità di fondi annuali; una volta esauriti i fondi, le domande non potranno essere accolte fino al ripristino.

EDIFICI AMMESSI

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

h) data di conclusione dell'intervento:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono incentivabili in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli 

termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Il GSE dovrà aggiornare il portale (Portaltermico) entro 60 giorni dall’entrata in vigore per rendere operativi i nuovi modelli.


martedì 8 luglio 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SMARRITA?! CI PENSIAMO NOI!


 Secondo l'art. 7 c. 6 del DM 37 del 2008: "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia

stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima

dell'entrata in vigore del presente decreto (quindi prima del 27/03/2008) - da una dichiarazione di

rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze

tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico

a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed

accertamenti.

Quindi verrà redatta una DIRI, la dichiarazione di rispondenza, che è un documento che sostituisce

il certificato di conformità nel caso in cui, quest'ultimo, fosse irreperibile.

Naturalmente, per poter disporre di questa dichiarazione, l'impianto deve essere conforme alle

prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.

Detti sistemi possono essere certificati tramite DIRI se:

▪ muniti di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;

▪ muniti di protezione contro i contatti diretti;

▪ muniti di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale.

Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:

1 Rilievo dell'impianto.

2 Verifica dei componenti dell'impianto.

3 Prove sul funzionamento dell'impianto.

4 Stesura del modello con gli esiti.

Se il professionista dovesse rilevare alcune difformità rispetto alle norme del tempo, quest'ultimo

potrebbe richiedere delle modifiche utili al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo

caso, l'installatore dovrà predisporre anche la dichiarazione di conformità delle opere eseguite da

allegare alla DIRI.

Oltre al modello della DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato

l'immobile, le dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. deve essere

allegata:

▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;

▪ schema dell'impianto;

▪ planimetria dell'impianto;

▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.

La dichiarazione di rispondenza, come nel caso del certificato di conformità, non ha una scadenza.

Il certificato resta valido fino a quando non si interverrà sull'impianto senza certificarlo e tutto si

manterrà integro.


ITER PROCEDURALE


Step 1

Per poter predisporre la dichiarazione di rispondenza, l'impianto deve essere conforme alle

prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.

Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:

1 Rilievo dell'impianto.

2 Verifica dei componenti dell'impianto.

3 Prove sul funzionamento dell'impianto.

4 Stesura del modello con gli esiti.


Step 2

Redazione DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile, le

dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. in cui verranno redatti i seguenti

allegati:

▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;

▪ schema dell'impianto;

▪ planimetria dell'impianto;

▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.





La DIRI può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990. Non puoi certificare l'impianto del 1960 con le placche vintage.

quando utilizzare la dichiarazione di rispondenza

Secondo l'art. 8 comma 3,3 la DIRI può essere rilasciata anche qualora occorresse allacciare una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, sempre per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008.

Infine, la DiRi può essere rilasciata anche qualora l'impianto fosse stato realizzato sempre nel medesimo periodo e mancasse un requisito essenziale nella conformità rilasciata all'epoca.