La maggior parte delle attività svolte dai soccorritori di Protezione Civile richiede l’Idoneità Tecnica Antincendio. Il corso addetto antincendio in Attività a Rischio d’Incendio Elevato fornisce le adeguate conoscenze e l’addestramento per ottenere l’Attestato di Frequenza che permette di sostenere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio presso i Comandi Provinciali dei Vigili Del Fuoco.Il corso è aperto a tutti (personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08), in particolare a Soccorritori e Soccorritori Volontari.
Argomenti e Contenuti del Corso:
– L’incendio e la prevenzione incendi
– La protezione antincendio
– Procedure da adottare in caso di incendio
– Esercitazioni pratiche
Durata del Corso: 16 ore totali, di cui 12 ore di teoria con modalità di presenza in aula e 4 ore di attività pratica da svolgere in presenza.
Docenti: Il corso è svolto da un professionista antincendio iscritto nell’albo dei professionisti antincendio del Ministero dell’interno di cui alla legge 139 del 2006 articolo 16 o da docenti e/o professionisti qualificati – formatori con CV adeguato.
Valutazione finale e Attestati: Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, verrà somministrato un test di verifica dell’apprendimento di 30 domande (ed un questionario di gradimento anonimo facoltativo). Gli allievi verranno valutati secondo parametri predefiniti. Verrà quindi rilasciato l’Attestato di Partecipazione con Verifica di Apprendimento S.I.P.C.
N.B. una volta ottenuto l’Attestato di Frequenza è necessario inviare, da parte dell’organizzazione, l’apposito modulo di domanda in bollo da €.16,00 al comando dei Vigili del Fuoco di Messina per richiedere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio. Il Comando provinciale richiede un versamento per l’attività di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità, di € 68,00 per ciascun partecipante.
Normative: Elaborato in coerenza con i contenuti fissati da:
dall’art. 37 c. 9 del D.lgs. 81/08
normative e direttive dei Vigili del Fuoco, in particolare la Circolare del 770/6104 del 12.03.1997 – Direttive formazione e accertamento idoneità tecnica
D.lgs. 1/2018 Codice della Protezione Civile.
Decreto GSA – D.M. 2 settembre 2021.
EDILIZIA STORICA E RECUPERO DEL PATRIMONIO TERRITORIALE. A cura dell'Ing. Maria Scalisi
Ingegnere Edile per il Recupero
lunedì 10 novembre 2025
CORSO PREVENZIONE ANTINCENDIO TERZO LIVELLO – EX RISCHIO ALTO
giovedì 6 novembre 2025
Selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”
✨ Un nuovo traguardo internazionale! ✨️🌍
È con grande orgoglio che annuncio la selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE).
Un riconoscimento istituzionale che identifica come punto di riferimento per il dialogo tra Italia e Medio Oriente, per la promozione del Made in Italy, dell’architettura e dell’innovazione nei Paesi del Golfo.
Da oggi, l’attività di consulenza e sviluppo sarà estesa a tutto il Middle East:
🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 🇶🇦 Qatar | 🇰🇼 Kuwait | 🇴🇲 Oman | 🇧🇭 Bahrain | 🇸🇦 Arabia Saudita
Un percorso che unisce visione, competenza e connessioni internazionali, per portare il talento e la qualità italiana nel cuore dei mercati globali.
📩 Per consulenze, collaborazioni o progetti
Ingegnere Maria Scalisi: +39.3496652470
Geometra Giuseppe Radici: +39.3334401627
Via Rosario Baratta, 119 - UCRIA - ME
studiotecnico_ingeo@gmail.com
o Dubai (UAE)
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mercoledì 1 ottobre 2025
Nuovo Conto Termico 3.0
Contesto e obiettivi
Il Conto Termico 3.0 è il decreto aggiornato che sostituirà il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico
2.0), con lo scopo di potenziare gli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.
Il GSE avrà a disposizione 60 giorni dall’entrata in vigore per adeguare il portale operativo (portale
per le domande) alle nuove disposizioni.
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Risorse e copertura finanziaria
Stanziamento annuo complessivo: 900 milioni di euro
Ripartizione:
• 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni
• 500 milioni per privati, imprese, terziario e altri soggetti
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Beneficiari ampliati
Rispetto alle versioni precedenti, il 3.0 estende la platea dei soggetti che possono accedere
agli incentivi:
Pubbliche Amministrazioni (anche società in house, cooperative sociali)
Privati, inclusi edifici del settore terziario non residenziale (prima esclusi)
Enti del Terzo Settore, equiparati alle PA per l’accesso agli incentivi
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo potranno partecipare al meccanismo
Imprese, con regole dedicate e criteri specifici (es. limiti, cumulabilità con altri aiuti)
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Interventi incentivabili e criteri principali
Le tipologie di interventi agevolabili vengono ampliate e aggiornate rispetto al passato:
Interventi tradizionali di efficienza energetica: coibentazioni, infissi, schermature, building automation etc.
Tecnologie di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa a basse emissioni (quando compatibili)
Fotovoltaico con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, solo se installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica. Non è incentivabile “da solo” l’impianto fotovoltaico.
Interventi su teleriscaldamento / teleraffreddamento, calore di processo, reti centralizzate e tecnologie innovative potranno essere incluse in alcuni casi
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Percentuali di incentivo e massimali
In linea di massima, il decreto riconosce una copertura media del 65 % delle spese ammissibili.
In casi particolari (edifici pubblici in comuni con meno di 15.000 abitanti, scuole, ospedali, strutture sanitarie pubbliche), il contributo può arrivare al 100 % delle spese ammissibili.
Per le imprese, l’intensità dell’aiuto sarà modulata in base alla dimensione e agli impatti dell’intervento, e il cumulo con altri aiuti di Stato sarà consentito entro limiti massimi di intensità.
Sono previsti massimali unitari / per kW / per kWh per alcune tecnologie, con limiti specifici per accumulatori e fotovoltaico, per evitare abusi e garantire sostenibilità finanziaria (es. limiti €/kW, €/kWh)
Per gli importi più piccoli (sotto – ad esempio – 15.000 €) ci sarà una modalità di rimborso in unica soluzione entro 60 giorni; per importi maggiori, il rimborso può essere frazionato in rate annuali.
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Procedure, domande e tempistiche
Il termine per la presentazione della domanda spesso è entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (per “accesso diretto”).
Per le PA, è prevista una modalità di “prenotazione” dei contributi prima dell’avvio dei lavori (per garantire che ci siano fondi disponibili).
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Note
Il meccanismo dipende dalla disponibilità di fondi annuali; una volta esauriti i fondi, le domande non potranno essere accolte fino al ripristino.
EDIFICI AMMESSI
a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;
b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;
h) data di conclusione dell'intervento:
i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
INTERVENTI AMMISSIBILI
1. Sono incentivabili in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli
termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Il GSE dovrà aggiornare il portale (Portaltermico) entro 60 giorni dall’entrata in vigore per rendere operativi i nuovi modelli.
venerdì 15 agosto 2025
DEMOCRAZIA PARTECIPATA - PROPOSTE - OLTRE le PORTE
martedì 8 luglio 2025
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SMARRITA?! CI PENSIAMO NOI!
Secondo l'art. 7 c. 6 del DM 37 del 2008: "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia
stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto (quindi prima del 27/03/2008) - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed
accertamenti.
Quindi verrà redatta una DIRI, la dichiarazione di rispondenza, che è un documento che sostituisce
il certificato di conformità nel caso in cui, quest'ultimo, fosse irreperibile.
Naturalmente, per poter disporre di questa dichiarazione, l'impianto deve essere conforme alle
prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.
Detti sistemi possono essere certificati tramite DIRI se:
▪ muniti di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
▪ muniti di protezione contro i contatti diretti;
▪ muniti di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale.
Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:
1 Rilievo dell'impianto.
2 Verifica dei componenti dell'impianto.
3 Prove sul funzionamento dell'impianto.
4 Stesura del modello con gli esiti.
Se il professionista dovesse rilevare alcune difformità rispetto alle norme del tempo, quest'ultimo
potrebbe richiedere delle modifiche utili al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo
caso, l'installatore dovrà predisporre anche la dichiarazione di conformità delle opere eseguite da
allegare alla DIRI.
Oltre al modello della DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato
l'immobile, le dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. deve essere
allegata:
▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;
▪ schema dell'impianto;
▪ planimetria dell'impianto;
▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.
La dichiarazione di rispondenza, come nel caso del certificato di conformità, non ha una scadenza.
Il certificato resta valido fino a quando non si interverrà sull'impianto senza certificarlo e tutto si
manterrà integro.
ITER PROCEDURALE
Step 1
Per poter predisporre la dichiarazione di rispondenza, l'impianto deve essere conforme alle
prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.
Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:
1 Rilievo dell'impianto.
2 Verifica dei componenti dell'impianto.
3 Prove sul funzionamento dell'impianto.
4 Stesura del modello con gli esiti.
Step 2
Redazione DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile, le
dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. in cui verranno redatti i seguenti
allegati:
▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;
▪ schema dell'impianto;
▪ planimetria dell'impianto;
▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.
La DIRI può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990. Non puoi certificare l'impianto del 1960 con le placche vintage.

Secondo l'art. 8 comma 3,3 la DIRI può essere rilasciata anche qualora occorresse allacciare una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, sempre per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008.
Infine, la DiRi può essere rilasciata anche qualora l'impianto fosse stato realizzato sempre nel medesimo periodo e mancasse un requisito essenziale nella conformità rilasciata all'epoca.






