L’avvio del 2026 porta un messaggio chiaro: non basta “avere le carte in ordine”. Le autorità chiedono di verificare la corrispondenza reale tra ciò che è autorizzato e ciò che viene effettivamente esercito nei locali (assetto, impianti, materiali, capienza/affollamento, esodo/emergenza). Questo vale sia per i Locali di Pubblico Spettacolo sia per bar/ristoranti che ospitano intrattenimento.
1) PRIMO PILASTRO: INQUADRAMENTO CORRETTO
DELL’ATTIVITÀ (NON “SOLO ETICHETTA”)
La Circolare prot. 674 (15/01/2026) nasce proprio per
evitare interpretazioni disomogenee: distingue bar/ristorazione dalle attività
di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche/sale da ballo ecc.) e
richiama che i locali di pubblico spettacolo sono soggetti a verifiche
di agibilità (artt. 68 e 80 TULPS) e, sul fronte antincendio,
alle specifiche regole tecniche (DM 19/08/1996 e/o RTV
V.15).
Bar e ristoranti, “in quanto tali”, non sono automaticamente soggetti al DPR 151/2011 perché non sono nell’Allegato I.
Se però l’intrattenimento diventa prevalente o
comporta una trasformazione funzionale (layout, impianti, gestione
dell’affollamento), può rendersi necessario il riesame
dell’inquadramento complessivo alla luce del TULPS e dell’eventuale
assoggettamento alle regole dei locali di pubblico spettacolo.
Musica dal vivo e karaoke possono
restare “accessori” (e quindi non trasformare l’attività), ma la circolare
richiama condizioni e limiti tipici: ad esempio, l’esclusione dal campo DM
19/08/1996 per strumenti musicali senza “aspetto danzante/spettacolo” e per
karaoke non in sale appositamente allestite e con capienza sala entro 100
persone.
In pratica: il punto non è “che evento faccio”, ma che tipo di attività sto
esercendo davvero e se sto rispettando le regole del regime corretto (pubblico
esercizio vs pubblico spettacolo).
2) SECONDO PILASTRO: PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE
DELL’EMERGENZA “PER GLI OCCUPANTI”, NON SOLO PER I LAVORATORI
La Circolare 674 richiama che, dove non c’è una regola tecnica specifica
(tipicamente per bar/ristoranti), le misure antincendio e le condizioni di
esercizio in sicurezza derivano dalla valutazione del rischio incendio (DM
3/09/2021) e dall’impostazione Codice di prevenzione incendi / Minicodice in
base al profilo di rischio.
Inoltre,
chiarisce un punto chiave operativo:
il DVR (D.Lgs. 81/2008) tutela i
lavoratori, ma deve considerare anche l’impatto organizzativo della presenza
del pubblico (picchi di affollamento, interferenze, layout);
la gestione della sicurezza antincendio e
dell’emergenza guarda a tutte le persone presenti (“occupanti”),
e il piano di emergenza è richiesto anche per luoghi aperti al pubblico
con più di 50 presenti contemporaneamente, indipendentemente dal
numero di lavoratori.
Cosa significa
per il gestore: formazione, procedure, presidi e organizzazione devono essere
dimensionati pensando al pubblico reale ed alle condizioni di esercizio
effettive.
Nota
importante: la circolare non impone un registro dei
controlli antincendio digitale cloud; ma consiglia di prevedere la
tracciabilità delle attività atte al mantenimento nel tempo dei presidi ed
impianti antincendio (e questo, nella pratica, spinge molte organizzazioni
verso strumenti digitali).
3) TERZO PILASTRO: CONTROLLI PIÙ MIRATI SU
CAPIENZA/AFFOLLAMENTO REALE, ESODO ED EMERGENZA
La direttiva prot. 191654 (19/01/2026) non introduce
“nuovi obblighi tecnici puntuali” (tipo: sensori, soglie automatiche), ma
chiede alle Prefetture di intensificare in chiave preventiva
l’attività di controllo, coordinando i soggetti competenti.
Per i locali di
pubblico spettacolo già autorizzati (e, per certi aspetti, per i pubblici
esercizi), le verifiche devono accertare in particolare:
conformità alle misure di prevenzione incendi;
corretta gestione dell’esodo e dell’emergenza;
corrispondenza tra assetto strutturale,
materiali e impianti presenti e quanto autorizzato;
coerenza tra capienza autorizzata e affollamento
effettivo;
rispetto delle disposizioni su fuochi
d’artificio/fiamme libere dove pertinenti.
Pertanto, il
focus si sposta dal “affollamento scritto in licenza” alla gestione concreta
delle presenze e dei deflussi, oltre che alla coerenza tra locale “come
dovrebbe essere” e locale “come viene realmente usato”.
4) QUARTO PILASTRO: COERENZA CONTINUATIVA TRA
AUTORIZZATO ED ESERCITO (NIENTE “ASSETTI VARIABILI” NON GOVERNATI)
Sia la circolare dei Vigili del Fuoco sia la direttiva del Ministro
insistono sul fatto che il gestore deve mantenere nel tempo le
condizioni di sicurezza dichiarate e adeguare le misure all’evoluzione delle
modalità di esercizio (layout, allestimenti, organizzazione, picchi di
affollamento, eventi speciali).
Questo è il
punto che, nella pratica, rende rischiosi:
cambi layout “last minute”,
allestimenti temporanei non governati,
aumento di affluenza non accompagnato da adeguamento
di procedure e presidio.
COSA RISCHIA IL GESTORE?
Le circolari non fissano una “sanzione automatica” legata a uno specifico
dispositivo tecnologico (es. contapersone obbligatorio sopra una certa soglia),
ma chiariscono l’indirizzo: controlli più serrati e verifica
della piena corrispondenza tra autorizzazione e realtà operativa.
Se emergono
carenze che incidono su capienza, esodo, prevenzione incendi o condizioni di sicurezza
dichiarate, l’autorità può adottare provvedimenti conseguenti (prescrizioni,
diffide, limitazioni dell’attività, fino a sospensione/chiusura secondo
competenze e gravità).
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