mercoledì 1 ottobre 2025

Nuovo Conto Termico 3.0


 

Contesto e obiettivi

Il Conto Termico 3.0 è il decreto aggiornato che sostituirà il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico

2.0), con lo scopo di potenziare gli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia

termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.

Il GSE avrà a disposizione 60 giorni dall’entrata in vigore per adeguare il portale operativo (portale

per le domande) alle nuove disposizioni.

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Risorse e copertura finanziaria

Stanziamento annuo complessivo: 900 milioni di euro

Ripartizione:

• 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni

• 500 milioni per privati, imprese, terziario e altri soggetti

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Beneficiari ampliati

 Rispetto alle versioni precedenti, il 3.0 estende la platea dei soggetti che possono accedere

agli incentivi:

 Pubbliche Amministrazioni (anche società in house, cooperative sociali)

 Privati, inclusi edifici del settore terziario non residenziale (prima esclusi)

 Enti del Terzo Settore, equiparati alle PA per l’accesso agli incentivi

 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo potranno partecipare al meccanismo

 Imprese, con regole dedicate e criteri specifici (es. limiti, cumulabilità con altri aiuti)

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Interventi incentivabili e criteri principali

Le tipologie di interventi agevolabili vengono ampliate e aggiornate rispetto al passato:

Interventi tradizionali di efficienza energetica: coibentazioni, infissi, schermature, building automation etc.

Tecnologie di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa a basse emissioni (quando compatibili)

Fotovoltaico con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, solo se installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica. Non è incentivabile “da solo” l’impianto fotovoltaico.

Interventi su teleriscaldamento / teleraffreddamento, calore di processo, reti centralizzate e tecnologie innovative potranno essere incluse in alcuni casi

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Percentuali di incentivo e massimali

 In linea di massima, il decreto riconosce una copertura media del 65 % delle spese ammissibili.

 In casi particolari (edifici pubblici in comuni con meno di 15.000 abitanti, scuole, ospedali, strutture sanitarie pubbliche), il contributo può arrivare al 100 % delle spese ammissibili.

 Per le imprese, l’intensità dell’aiuto sarà modulata in base alla dimensione e agli impatti dell’intervento, e il cumulo con altri aiuti di Stato sarà consentito entro limiti massimi di intensità.

 Sono previsti massimali unitari / per kW / per kWh per alcune tecnologie, con limiti specifici per accumulatori e fotovoltaico, per evitare abusi e garantire sostenibilità finanziaria (es. limiti €/kW, €/kWh)

Per gli importi più piccoli (sotto – ad esempio – 15.000 €) ci sarà una modalità di rimborso in unica soluzione entro 60 giorni; per importi maggiori, il rimborso può essere frazionato in rate annuali.

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Procedure, domande e tempistiche

Il termine per la presentazione della domanda spesso è entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (per “accesso diretto”).

Per le PA, è prevista una modalità di “prenotazione” dei contributi prima dell’avvio dei lavori (per garantire che ci siano fondi disponibili).

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Note

Il meccanismo dipende dalla disponibilità di fondi annuali; una volta esauriti i fondi, le domande non potranno essere accolte fino al ripristino.

EDIFICI AMMESSI

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

h) data di conclusione dell'intervento:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono incentivabili in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli 

termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Il GSE dovrà aggiornare il portale (Portaltermico) entro 60 giorni dall’entrata in vigore per rendere operativi i nuovi modelli.


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