lunedì 4 maggio 2026

SICUREZZA BAR E RISTORAZIONI? CI PENSIAMO NOI - accertamenti di sicurezza dei requisiti di sicurezza attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo


L’avvio del 2026 porta un messaggio chiaro: non basta “avere le carte in ordine”. Le autorità chiedono di verificare la corrispondenza reale tra ciò che è autorizzato e ciò che viene effettivamente esercito nei locali (assetto, impianti, materiali, capienza/affollamento, esodo/emergenza). Questo vale sia per i Locali di Pubblico Spettacolo sia per bar/ristoranti che ospitano intrattenimento.

1) PRIMO PILASTRO: INQUADRAMENTO CORRETTO DELL’ATTIVITÀ (NON “SOLO ETICHETTA”) 

La Circolare prot. 674 (15/01/2026) nasce proprio per evitare interpretazioni disomogenee: distingue bar/ristorazione dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche/sale da ballo ecc.) e richiama che i locali di pubblico spettacolo sono soggetti a verifiche di agibilità (artt. 68 e 80 TULPS) e, sul fronte antincendio, alle specifiche regole tecniche (DM 19/08/1996 e/o RTV V.15).  

Bar e ristoranti, “in quanto tali”, non sono automaticamente soggetti al DPR 151/2011 perché non sono nell’Allegato I.  

Se però l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale (layout, impianti, gestione dell’affollamento), può rendersi necessario il riesame dell’inquadramento complessivo alla luce del TULPS e dell’eventuale assoggettamento alle regole dei locali di pubblico spettacolo.  

Musica dal vivo e karaoke possono restare “accessori” (e quindi non trasformare l’attività), ma la circolare richiama condizioni e limiti tipici: ad esempio, l’esclusione dal campo DM 19/08/1996 per strumenti musicali senza “aspetto danzante/spettacolo” e per karaoke non in sale appositamente allestite e con capienza sala entro 100 persone.

In pratica: il punto non è “che evento faccio”, ma che tipo di attività sto esercendo davvero e se sto rispettando le regole del regime corretto (pubblico esercizio vs pubblico spettacolo).

2) SECONDO PILASTRO: PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA “PER GLI OCCUPANTI”, NON SOLO PER I LAVORATORI 

La Circolare 674 richiama che, dove non c’è una regola tecnica specifica (tipicamente per bar/ristoranti), le misure antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza derivano dalla valutazione del rischio incendio (DM 3/09/2021) e dall’impostazione Codice di prevenzione incendi / Minicodice in base al profilo di rischio.  

Inoltre, chiarisce un punto chiave operativo: 

il DVR (D.Lgs. 81/2008) tutela i lavoratori, ma deve considerare anche l’impatto organizzativo della presenza del pubblico (picchi di affollamento, interferenze, layout);  

la gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza guarda a tutte le persone presenti (“occupanti”), e il piano di emergenza è richiesto anche per luoghi aperti al pubblico con più di 50 presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori.  

Cosa significa per il gestore: formazione, procedure, presidi e organizzazione devono essere dimensionati pensando al pubblico reale ed alle condizioni di esercizio effettive. 

Nota importante: la circolare non impone un registro dei controlli antincendio digitale cloud; ma consiglia di prevedere la tracciabilità delle attività atte al mantenimento nel tempo dei presidi ed impianti antincendio (e questo, nella pratica, spinge molte organizzazioni verso strumenti digitali). 

3) TERZO PILASTRO: CONTROLLI PIÙ MIRATI SU CAPIENZA/AFFOLLAMENTO REALE, ESODO ED EMERGENZA  

La direttiva prot. 191654 (19/01/2026) non introduce “nuovi obblighi tecnici puntuali” (tipo: sensori, soglie automatiche), ma chiede alle Prefetture di intensificare in chiave preventiva l’attività di controllo, coordinando i soggetti competenti. 

Per i locali di pubblico spettacolo già autorizzati (e, per certi aspetti, per i pubblici esercizi), le verifiche devono accertare in particolare:  

conformità alle misure di prevenzione incendi

corretta gestione dell’esodo e dell’emergenza

corrispondenza tra assetto strutturale, materiali e impianti presenti e quanto autorizzato; 

coerenza tra capienza autorizzata e affollamento effettivo

rispetto delle disposizioni su fuochi d’artificio/fiamme libere dove pertinenti. 

Pertanto, il focus si sposta dal “affollamento scritto in licenza” alla gestione concreta delle presenze e dei deflussi, oltre che alla coerenza tra locale “come dovrebbe essere” e locale “come viene realmente usato”. 

4) QUARTO PILASTRO: COERENZA CONTINUATIVA TRA AUTORIZZATO ED ESERCITO (NIENTE “ASSETTI VARIABILI” NON GOVERNATI) 

Sia la circolare dei Vigili del Fuoco sia la direttiva del Ministro insistono sul fatto che il gestore deve mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e adeguare le misure all’evoluzione delle modalità di esercizio (layout, allestimenti, organizzazione, picchi di affollamento, eventi speciali).  

Questo è il punto che, nella pratica, rende rischiosi: 

cambi layout “last minute”, 

allestimenti temporanei non governati, 

aumento di affluenza non accompagnato da adeguamento di procedure e presidio. 

 

COSA RISCHIA IL GESTORE? 

Le circolari non fissano una “sanzione automatica” legata a uno specifico dispositivo tecnologico (es. contapersone obbligatorio sopra una certa soglia), ma chiariscono l’indirizzo: controlli più serrati e verifica della piena corrispondenza tra autorizzazione e realtà operativa

Se emergono carenze che incidono su capienza, esodo, prevenzione incendi o condizioni di sicurezza dichiarate, l’autorità può adottare provvedimenti conseguenti (prescrizioni, diffide, limitazioni dell’attività, fino a sospensione/chiusura secondo competenze e gravità). 

Per questo ti invitiamo a contattarci privatamente e gratuitamente per conoscere meglio i tuoi rischi:

 

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