L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nei primi mesi del 2025, nell’ambito delle attività finalizzate all’aggiornamento della banca dati catastale, procederà con l’invio di lettere per chiedere ai contribuenti di spiegare la propria posizione.




Ingegnere Edile per il Recupero
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nei primi mesi del 2025, nell’ambito delle attività finalizzate all’aggiornamento della banca dati catastale, procederà con l’invio di lettere per chiedere ai contribuenti di spiegare la propria posizione.
Non lasciare che le infiltrazioni d’acqua danneggino la tua casa
Grazie alla nostra #termocamera, individuiamo perdite e ponti termici in modo rapido e preciso
La dichiarazione di rispondenza è stata introdotta nel 2008 dal decreto ministeriale 37/08 e riguarda gli impianti già esistenti prima di quella data (privi cioè di conformità obbligatoria) la cui adeguatezza deve essere verificata da un professionista iscritto da almeno 5 anni all’albo di settore.
In sostanza, tale certificazione attesta che l’impianto
possiede tutti i requisiti “a regola dell’arte” previsti dalle normative
vigenti o, in caso contrario, il tecnico incaricato della verifica predispone
gli specifici interventi sul campo per la messa a norma.
La dichiarazione di
rispondenza impianti è necessaria a tutti i proprietari per vendere o affittare
i propri immobili, qualora manchi la dichiarazione di conformità 46/90.
Lo studio tecnico di ingegneria – ing. Maria Scalisi e InGeo,
ha tecnici abilitati alla verifica sul campo e al successivo rilascio dell’attestazione di rispondenza degli
impianti di riscaldamento, idrico-sanitari, gas e canne fumarie.
Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a quanto riportato nel DM 03/08/2015 (Aggiornato al 27/12/2022), noto anche come “Codice di Prevenzione Incendi”, che stabilisce criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. l’amministratore di condominio è il «responsabile dell’attività» ed è tenuto a pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un incendio.
Il Certificato
di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento fondamentale che attesta la
conformità di un
edificio alle norme di sicurezza antincendio.
Ma quando
è obbligatorio il CPI per un condominio?
La
risposta dipende da una serie di fattori, tra cui le caratteristiche
dell’edificio e il numero di
piani.
In generale, il CPI è obbligatorio per i condomini che rientrano nelle seguenti
categorie:
• Edifici con altezza antincendio superiore a 24 metri: questa altezza si
misura dal punto più basso
dell’accesso ai servizi di soccorso al piano più alto dell’edificio.
Gli
edifici che superano
questa altezza devono necessariamente ottenere il CPI per garantire che siano conformi alle normative di sicurezza
antincendio;
• Edifici
con un numero significativo di unità abitative: anche se l’altezza antincendio
non è superiore
a 24 metri, edifici con un numero molto elevato di unità abitative possono
essere soggetti
all’obbligo del CPI. Questo perché un maggiore numero di abitanti comporta un rischio più elevato in caso di
incendio;
• Edifici
con destinazioni d’uso miste: se un condominio è misto, dunque include non solo abitazioni ma anche attività
commerciali o uffici, la presenza di diverse destinazioni d’uso può aumentare il rischio di incendio,
rendendo necessario il CPI.
Per
ottenere il CPI per il rispetto delle norme antincendio condominio,
l’amministratore deve presentare
una richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredata da una
serie di documenti
tecnici che attestino la conformità dell’edificio alle normative antincendio.
Questi documenti
includono il progetto dell’impianto antincendio, le relazioni tecniche e le
certificazioni degli
impianti installati.
È
importante notare che il CPI ha una validità temporale e deve essere rinnovato
periodicamente.
Questo implica che l’edificio debba essere sottoposto a controlli regolari per
assicurare il continuo, rispetto
della normativa antincendio dei condomini. La mancata acquisizione o il mancato
rinnovo del CPI
possono comportare sanzioni e, in caso di incidente, gravi responsabilità per
l’amministratore del
condominio e per i proprietari delle unità abitative.
In allegato al DM è presente la Regola Tecnica Verticale “Edifici di civile abitazione” che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri.
Le
indicazioni ivi contenute riguardano:
·
La reazione al fuoco dei materiali
utilizzati nelle vie d'esodo, percorsi di esodo e spazi calmi
·
La compartimentazione dell'edificio e
la relativa resistenza al fuoco
·
La gestione della sicurezza
antincendio
·
Il controllo di un eventuale incendio
·
Le misure di rivelazione ed allarme
·
L'operatività antincendio
·
La sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
Come si
vede, tale Regola Tecnica non contiene alcuna indicazione per l'involucro
dell’edificio.
A tal fine
è però di estrema importanza quanto contenuto nell’art. 3 del Decreto, che
aggiunge gli edifici destinati a civile abitazione dell’attività 77 (edifici
destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 metri)
all’elenco di attività per le quali si applicano le norme tecniche del Codice
di Prevenzione Incendi.
NORMATIVA ANTINCENDIO CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ E
DOVERI
Secondo la bozza della normativa antincendio condominio, negli edifici fino
a 24 metri di altezza antincendi, i responsabili dell’attività antincendio
devono identificare le misure standard e informare gli occupanti sui
comportamenti da tenere in caso di incendio.
I responsabili devono inoltre esporre un foglio informativo, riportante
divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei
servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso
d’incendio, e mantenere in efficienza sistemi e dispositivi effettuando
verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.
Gli occupanti devono osservare le indicazioni dei responsabili e non
alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di
protezione attiva e passiva. Negli edifici fino a 54 metri di altezza
antincendi, i responsabili devono anche verificare l’osservanza dei divieti e
dei limiti di utilizzo delle aree comuni e adottare misure antincendio
preventive. Negli edifici fino a 80 metri di altezza antincendi è prevista
l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio
con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d’arte.
Oltre gli 80 metri, i responsabili devono designare un responsabile della
gestione della sicurezza antincendio (GSA) e un coordinatore dell’emergenza, ma
anche installare un impianto EVAC a regola d’arte. Per responsabili la bozza
intende i proprietari o loro delegati, ma non gli amministratori di condominio.
Come si evince leggendo il testo, questa ipotesi era stata avanzata, ma è poi
stata depennata.
NORMATIVA
ANTINCENDIO CONDOMINIO: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
Anche le misure antincendio variano al crescere dell’altezza degli edifici.
·
Per gli edifici di altezza antincendi
fino a 24 metri la bozza prevede solo misure standard da applicare in caso di
incendio: istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire,
azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti,
istruzioni per l’esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per
l’evacuazione.
·
Oltre i 24 metri di altezza
antincendi, la bozza di regola tecnica introduce l’obbligo di dotarsi di misure
preventive, come ad esempio il corretto deposito e impiego dei materiali
combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose, il mantenimento
della disponibilità delle vie d’esodo sgombre e fruibili, la corretta chiusura
delle porte tagliafuoco, la riduzione delle sorgenti di innesco, la gestione
dei lavori di manutenzione, la valutazione dei rischi in caso di modifica alle
strutture o ai rivestimenti delle facciate. È inoltre prevista la
pianificazione dell’emergenza, con le informazioni agli occupanti sui
comportamenti da tenere, l’attivazione di procedure per la diffusione
dell’allarme.
·
Oltre gli 80 metri antincendi (o i
mille occupanti) la bozza prescrive la presenza di un centro di gestione
dell’emergenza, cioè un locale utilizzato per il coordinamento delle
operazioni, che deve essere fornito di informazioni per la gestione
dell’emergenza (pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti,
numeri telefonici) una centrale di gestione di sistema EVAC e una centrale di
controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove previsti.
Classificazione
dei serbatoi GPL soggetti a controlli di prevenzione incendi |
|||
Attività |
Categoria |
||
A |
B |
C |
|
Serbatoi di GPL per quantitativi in
massa complessivi superiori o uguali a 75 kg |
fino a 300 kg |
oltre 300 kg e fino a 1.000 kg |
oltre 1.000 kg |
Serbatoi di GPL per capacità geometrica complessiva
superiore o uguale a 0,3 m3 |
fino a 5 m3 |
da 5 m3 fino a 13 m3 |
oltre i 13 m3 |