Secondo l'art. 7 c. 6 del DM 37 del 2008: "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia
stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto (quindi prima del 27/03/2008) - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed
accertamenti.
Quindi verrà redatta una DIRI, la dichiarazione di rispondenza, che è un documento che sostituisce
il certificato di conformità nel caso in cui, quest'ultimo, fosse irreperibile.
Naturalmente, per poter disporre di questa dichiarazione, l'impianto deve essere conforme alle
prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.
Detti sistemi possono essere certificati tramite DIRI se:
▪ muniti di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
▪ muniti di protezione contro i contatti diretti;
▪ muniti di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale.
Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:
1 Rilievo dell'impianto.
2 Verifica dei componenti dell'impianto.
3 Prove sul funzionamento dell'impianto.
4 Stesura del modello con gli esiti.
Se il professionista dovesse rilevare alcune difformità rispetto alle norme del tempo, quest'ultimo
potrebbe richiedere delle modifiche utili al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo
caso, l'installatore dovrà predisporre anche la dichiarazione di conformità delle opere eseguite da
allegare alla DIRI.
Oltre al modello della DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato
l'immobile, le dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. deve essere
allegata:
▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;
▪ schema dell'impianto;
▪ planimetria dell'impianto;
▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.
La dichiarazione di rispondenza, come nel caso del certificato di conformità, non ha una scadenza.
Il certificato resta valido fino a quando non si interverrà sull'impianto senza certificarlo e tutto si
manterrà integro.
ITER PROCEDURALE
Step 1
Per poter predisporre la dichiarazione di rispondenza, l'impianto deve essere conforme alle
prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.
Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:
1 Rilievo dell'impianto.
2 Verifica dei componenti dell'impianto.
3 Prove sul funzionamento dell'impianto.
4 Stesura del modello con gli esiti.
Step 2
Redazione DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile, le
dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. in cui verranno redatti i seguenti
allegati:
▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;
▪ schema dell'impianto;
▪ planimetria dell'impianto;
▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.
La DIRI può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990. Non puoi certificare l'impianto del 1960 con le placche vintage.
Secondo l'art. 8 comma 3,3 la DIRI può essere rilasciata anche qualora occorresse allacciare una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, sempre per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008.
Infine, la DiRi può essere rilasciata anche qualora l'impianto fosse stato realizzato sempre nel medesimo periodo e mancasse un requisito essenziale nella conformità rilasciata all'epoca.