lunedì 4 maggio 2026

SICUREZZA BAR E RISTORAZIONI? CI PENSIAMO NOI - accertamenti di sicurezza dei requisiti di sicurezza attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo


L’avvio del 2026 porta un messaggio chiaro: non basta “avere le carte in ordine”. Le autorità chiedono di verificare la corrispondenza reale tra ciò che è autorizzato e ciò che viene effettivamente esercito nei locali (assetto, impianti, materiali, capienza/affollamento, esodo/emergenza). Questo vale sia per i Locali di Pubblico Spettacolo sia per bar/ristoranti che ospitano intrattenimento.

1) PRIMO PILASTRO: INQUADRAMENTO CORRETTO DELL’ATTIVITÀ (NON “SOLO ETICHETTA”) 

La Circolare prot. 674 (15/01/2026) nasce proprio per evitare interpretazioni disomogenee: distingue bar/ristorazione dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche/sale da ballo ecc.) e richiama che i locali di pubblico spettacolo sono soggetti a verifiche di agibilità (artt. 68 e 80 TULPS) e, sul fronte antincendio, alle specifiche regole tecniche (DM 19/08/1996 e/o RTV V.15).  

Bar e ristoranti, “in quanto tali”, non sono automaticamente soggetti al DPR 151/2011 perché non sono nell’Allegato I.  

Se però l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale (layout, impianti, gestione dell’affollamento), può rendersi necessario il riesame dell’inquadramento complessivo alla luce del TULPS e dell’eventuale assoggettamento alle regole dei locali di pubblico spettacolo.  

Musica dal vivo e karaoke possono restare “accessori” (e quindi non trasformare l’attività), ma la circolare richiama condizioni e limiti tipici: ad esempio, l’esclusione dal campo DM 19/08/1996 per strumenti musicali senza “aspetto danzante/spettacolo” e per karaoke non in sale appositamente allestite e con capienza sala entro 100 persone.

In pratica: il punto non è “che evento faccio”, ma che tipo di attività sto esercendo davvero e se sto rispettando le regole del regime corretto (pubblico esercizio vs pubblico spettacolo).

2) SECONDO PILASTRO: PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELL’EMERGENZA “PER GLI OCCUPANTI”, NON SOLO PER I LAVORATORI 

La Circolare 674 richiama che, dove non c’è una regola tecnica specifica (tipicamente per bar/ristoranti), le misure antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza derivano dalla valutazione del rischio incendio (DM 3/09/2021) e dall’impostazione Codice di prevenzione incendi / Minicodice in base al profilo di rischio.  

Inoltre, chiarisce un punto chiave operativo: 

il DVR (D.Lgs. 81/2008) tutela i lavoratori, ma deve considerare anche l’impatto organizzativo della presenza del pubblico (picchi di affollamento, interferenze, layout);  

la gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza guarda a tutte le persone presenti (“occupanti”), e il piano di emergenza è richiesto anche per luoghi aperti al pubblico con più di 50 presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori.  

Cosa significa per il gestore: formazione, procedure, presidi e organizzazione devono essere dimensionati pensando al pubblico reale ed alle condizioni di esercizio effettive. 

Nota importante: la circolare non impone un registro dei controlli antincendio digitale cloud; ma consiglia di prevedere la tracciabilità delle attività atte al mantenimento nel tempo dei presidi ed impianti antincendio (e questo, nella pratica, spinge molte organizzazioni verso strumenti digitali). 

3) TERZO PILASTRO: CONTROLLI PIÙ MIRATI SU CAPIENZA/AFFOLLAMENTO REALE, ESODO ED EMERGENZA  

La direttiva prot. 191654 (19/01/2026) non introduce “nuovi obblighi tecnici puntuali” (tipo: sensori, soglie automatiche), ma chiede alle Prefetture di intensificare in chiave preventiva l’attività di controllo, coordinando i soggetti competenti. 

Per i locali di pubblico spettacolo già autorizzati (e, per certi aspetti, per i pubblici esercizi), le verifiche devono accertare in particolare:  

conformità alle misure di prevenzione incendi

corretta gestione dell’esodo e dell’emergenza

corrispondenza tra assetto strutturale, materiali e impianti presenti e quanto autorizzato; 

coerenza tra capienza autorizzata e affollamento effettivo

rispetto delle disposizioni su fuochi d’artificio/fiamme libere dove pertinenti. 

Pertanto, il focus si sposta dal “affollamento scritto in licenza” alla gestione concreta delle presenze e dei deflussi, oltre che alla coerenza tra locale “come dovrebbe essere” e locale “come viene realmente usato”. 

4) QUARTO PILASTRO: COERENZA CONTINUATIVA TRA AUTORIZZATO ED ESERCITO (NIENTE “ASSETTI VARIABILI” NON GOVERNATI) 

Sia la circolare dei Vigili del Fuoco sia la direttiva del Ministro insistono sul fatto che il gestore deve mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e adeguare le misure all’evoluzione delle modalità di esercizio (layout, allestimenti, organizzazione, picchi di affollamento, eventi speciali).  

Questo è il punto che, nella pratica, rende rischiosi: 

cambi layout “last minute”, 

allestimenti temporanei non governati, 

aumento di affluenza non accompagnato da adeguamento di procedure e presidio. 

 

COSA RISCHIA IL GESTORE? 

Le circolari non fissano una “sanzione automatica” legata a uno specifico dispositivo tecnologico (es. contapersone obbligatorio sopra una certa soglia), ma chiariscono l’indirizzo: controlli più serrati e verifica della piena corrispondenza tra autorizzazione e realtà operativa

Se emergono carenze che incidono su capienza, esodo, prevenzione incendi o condizioni di sicurezza dichiarate, l’autorità può adottare provvedimenti conseguenti (prescrizioni, diffide, limitazioni dell’attività, fino a sospensione/chiusura secondo competenze e gravità). 

Per questo ti invitiamo a contattarci privatamente e gratuitamente per conoscere meglio i tuoi rischi:

 

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lunedì 10 novembre 2025

CORSO PREVENZIONE ANTINCENDIO TERZO LIVELLO – EX RISCHIO ALTO



 La maggior parte delle attività svolte dai soccorritori di Protezione Civile richiede l’Idoneità Tecnica Antincendio. Il corso addetto antincendio in Attività a Rischio d’Incendio Elevato fornisce le adeguate conoscenze e l’addestramento per ottenere l’Attestato di Frequenza che permette di sostenere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio presso i Comandi Provinciali dei Vigili Del Fuoco.

Il corso è aperto a tutti (personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08), in particolare a Soccorritori e Soccorritori Volontari.

Argomenti e Contenuti del Corso:

– L’incendio e la prevenzione incendi

– La protezione antincendio

– Procedure da adottare in caso di incendio

– Esercitazioni pratiche

Durata del Corso: 16 ore totali, di cui 12 ore di teoria con modalità di presenza in aula e 4 ore di attività pratica da svolgere in presenza.

Docenti: Il corso è svolto da un professionista antincendio iscritto nell’albo dei professionisti antincendio del Ministero dell’interno di cui alla legge 139 del 2006 articolo 16 o da docenti e/o professionisti qualificati – formatori con CV adeguato.

Valutazione finale e Attestati: Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, verrà somministrato un test di verifica dell’apprendimento di 30 domande (ed un questionario di gradimento anonimo facoltativo). Gli allievi verranno valutati secondo parametri predefiniti. Verrà quindi rilasciato l’Attestato di Partecipazione con Verifica di Apprendimento S.I.P.C.

N.B. una volta ottenuto l’Attestato di Frequenza è necessario inviare, da parte dell’organizzazione, l’apposito modulo di domanda in bollo da €.16,00 al comando dei Vigili del Fuoco di Messina per richiedere l’esame di Idoneità Tecnica Antincendio. Il Comando provinciale richiede un versamento per l’attività di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità, di € 68,00 per ciascun partecipante.

Normative: Elaborato in coerenza con i contenuti fissati da:

 dall’art. 37 c. 9 del D.lgs. 81/08

 normative e direttive dei Vigili del Fuoco, in particolare la Circolare del 770/6104 del 12.03.1997 – Direttive formazione e accertamento idoneità tecnica

 D.lgs. 1/2018 Codice della Protezione Civile.

 Decreto GSA – D.M. 2 settembre 2021.




giovedì 6 novembre 2025

Selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”

 ✨ Un nuovo traguardo internazionale! ✨️🌍 


È con grande orgoglio che annuncio la selezione ufficiale dello Studio Di Ingegneria - Ing. Maria Scalisi e #inGeo come Connector Professionale Certificato all’interno del programma “Italian Certified Connectors 2025–2026”, promosso dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti (IICUAE).  

Un riconoscimento istituzionale che identifica come punto di riferimento per il dialogo tra Italia e Medio Oriente, per la promozione del Made in Italy, dell’architettura e dell’innovazione nei Paesi del Golfo.


Da oggi, l’attività di consulenza e sviluppo sarà estesa a tutto il Middle East:

🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | 🇶🇦 Qatar | 🇰🇼 Kuwait | 🇴🇲 Oman | 🇧🇭 Bahrain | 🇸🇦 Arabia Saudita

Un percorso che unisce visione, competenza e connessioni internazionali, per portare il talento e la qualità italiana nel cuore dei mercati globali.


 📩 Per consulenze, collaborazioni o progetti

 Ingegnere Maria Scalisi:  +39.3496652470

 Geometra Giuseppe Radici:  +39.3334401627

 Via Rosario Baratta, 119 - UCRIA - ME 

 studiotecnico_ingeo@gmail.com


 o Dubai (UAE)


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https://www.iicuaeconnector.com/listing/ingegnere-scalisi-maria/?fbclid=IwY2xjawN5zclleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR57ssGpNx3pEAtqfZXZ58NZiU84HtL3PqUwwsjHiuoCpQ8aw3RhxgD3F6R6sA_aem_pPp8dQPD11ui_McT6f6C5Q


mercoledì 1 ottobre 2025

Nuovo Conto Termico 3.0


 

Contesto e obiettivi

Il Conto Termico 3.0 è il decreto aggiornato che sostituirà il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico

2.0), con lo scopo di potenziare gli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia

termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.

Il GSE avrà a disposizione 60 giorni dall’entrata in vigore per adeguare il portale operativo (portale

per le domande) alle nuove disposizioni.

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Risorse e copertura finanziaria

Stanziamento annuo complessivo: 900 milioni di euro

Ripartizione:

• 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni

• 500 milioni per privati, imprese, terziario e altri soggetti

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Beneficiari ampliati

 Rispetto alle versioni precedenti, il 3.0 estende la platea dei soggetti che possono accedere

agli incentivi:

 Pubbliche Amministrazioni (anche società in house, cooperative sociali)

 Privati, inclusi edifici del settore terziario non residenziale (prima esclusi)

 Enti del Terzo Settore, equiparati alle PA per l’accesso agli incentivi

 Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo potranno partecipare al meccanismo

 Imprese, con regole dedicate e criteri specifici (es. limiti, cumulabilità con altri aiuti)

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Interventi incentivabili e criteri principali

Le tipologie di interventi agevolabili vengono ampliate e aggiornate rispetto al passato:

Interventi tradizionali di efficienza energetica: coibentazioni, infissi, schermature, building automation etc.

Tecnologie di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa a basse emissioni (quando compatibili)

Fotovoltaico con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, solo se installati insieme alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica. Non è incentivabile “da solo” l’impianto fotovoltaico.

Interventi su teleriscaldamento / teleraffreddamento, calore di processo, reti centralizzate e tecnologie innovative potranno essere incluse in alcuni casi

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Percentuali di incentivo e massimali

 In linea di massima, il decreto riconosce una copertura media del 65 % delle spese ammissibili.

 In casi particolari (edifici pubblici in comuni con meno di 15.000 abitanti, scuole, ospedali, strutture sanitarie pubbliche), il contributo può arrivare al 100 % delle spese ammissibili.

 Per le imprese, l’intensità dell’aiuto sarà modulata in base alla dimensione e agli impatti dell’intervento, e il cumulo con altri aiuti di Stato sarà consentito entro limiti massimi di intensità.

 Sono previsti massimali unitari / per kW / per kWh per alcune tecnologie, con limiti specifici per accumulatori e fotovoltaico, per evitare abusi e garantire sostenibilità finanziaria (es. limiti €/kW, €/kWh)

Per gli importi più piccoli (sotto – ad esempio – 15.000 €) ci sarà una modalità di rimborso in unica soluzione entro 60 giorni; per importi maggiori, il rimborso può essere frazionato in rate annuali.

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Procedure, domande e tempistiche

Il termine per la presentazione della domanda spesso è entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori (per “accesso diretto”).

Per le PA, è prevista una modalità di “prenotazione” dei contributi prima dell’avvio dei lavori (per garantire che ci siano fondi disponibili).

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Note

Il meccanismo dipende dalla disponibilità di fondi annuali; una volta esauriti i fondi, le domande non potranno essere accolte fino al ripristino.

EDIFICI AMMESSI

a) ambito residenziale: gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;

b) ambito terziario: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

h) data di conclusione dell'intervento:

i. la data di collaudo ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'allegato II.14, e dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono incentivabili in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all'eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

d) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

e) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli 

termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;

g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l'edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Il GSE dovrà aggiornare il portale (Portaltermico) entro 60 giorni dall’entrata in vigore per rendere operativi i nuovi modelli.


martedì 8 luglio 2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SMARRITA?! CI PENSIAMO NOI!


 Secondo l'art. 7 c. 6 del DM 37 del 2008: "Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia

stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima

dell'entrata in vigore del presente decreto (quindi prima del 27/03/2008) - da una dichiarazione di

rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze

tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico

a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed

accertamenti.

Quindi verrà redatta una DIRI, la dichiarazione di rispondenza, che è un documento che sostituisce

il certificato di conformità nel caso in cui, quest'ultimo, fosse irreperibile.

Naturalmente, per poter disporre di questa dichiarazione, l'impianto deve essere conforme alle

prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.

Detti sistemi possono essere certificati tramite DIRI se:

▪ muniti di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;

▪ muniti di protezione contro i contatti diretti;

▪ muniti di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale.

Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:

1 Rilievo dell'impianto.

2 Verifica dei componenti dell'impianto.

3 Prove sul funzionamento dell'impianto.

4 Stesura del modello con gli esiti.

Se il professionista dovesse rilevare alcune difformità rispetto alle norme del tempo, quest'ultimo

potrebbe richiedere delle modifiche utili al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo

caso, l'installatore dovrà predisporre anche la dichiarazione di conformità delle opere eseguite da

allegare alla DIRI.

Oltre al modello della DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato

l'immobile, le dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. deve essere

allegata:

▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;

▪ schema dell'impianto;

▪ planimetria dell'impianto;

▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.

La dichiarazione di rispondenza, come nel caso del certificato di conformità, non ha una scadenza.

Il certificato resta valido fino a quando non si interverrà sull'impianto senza certificarlo e tutto si

manterrà integro.


ITER PROCEDURALE


Step 1

Per poter predisporre la dichiarazione di rispondenza, l'impianto deve essere conforme alle

prescrizioni di legge vigenti al tempo della realizzazione.

Quindi sarà necessario eseguire le seguenti fasi:

1 Rilievo dell'impianto.

2 Verifica dei componenti dell'impianto.

3 Prove sul funzionamento dell'impianto.

4 Stesura del modello con gli esiti.


Step 2

Redazione DIRI, contenente gli estremi del certificatore, l'indirizzo ove è ubicato l'immobile, le

dichiarazioni penali di responsabilità, eventuali controlli eseguiti ecc. in cui verranno redatti i seguenti

allegati:

▪ relazione tecnica descrittiva con eventuali interventi di adeguamento previsti;

▪ schema dell'impianto;

▪ planimetria dell'impianto;

▪ eventuali dichiarazioni preesistenti.





La DIRI può essere rilasciata solo per gli impianti realizzati prima del 27/03/2008, data di entrata in vigore del DM 37/08. Inoltre, questi impianti devono essere successivi al 13/03/1990. Non puoi certificare l'impianto del 1960 con le placche vintage.

quando utilizzare la dichiarazione di rispondenza

Secondo l'art. 8 comma 3,3 la DIRI può essere rilasciata anche qualora occorresse allacciare una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, sempre per impianti realizzati tra il 1990 e il 2008.

Infine, la DiRi può essere rilasciata anche qualora l'impianto fosse stato realizzato sempre nel medesimo periodo e mancasse un requisito essenziale nella conformità rilasciata all'epoca.





venerdì 23 maggio 2025

ADEGUAMENTO CATASTALE POST OPERE 110%

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nei primi mesi del 2025, nell’ambito delle attività finalizzate all’aggiornamento della banca dati catastale, procederà con l’invio di lettere per chiedere ai contribuenti di spiegare la propria posizione.

Per quanto sopra esposto, SI CONSIGLIA DI procedere alla verifica del valore catastale delle PROPRIE unità immobiliari che hanno beneficiato delle opere di riqualificazione edilizia tramite il bonus fiscale 110% e correlate.
Per informazioni non esitare a contattarci: a
👤 Ingegnere Maria Scalisi: 📞3496652470
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mercoledì 6 novembre 2024

Termocamera: usi e vantaggi per l’edilizia sostenibile e l’efficienza energetica

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mercoledì 9 ottobre 2024

Dichiarazione rispondenza impianti

 La dichiarazione di rispondenza è stata introdotta nel 2008 dal decreto ministeriale 37/08 e riguarda gli impianti già esistenti prima di quella data (privi cioè di conformità obbligatoria) la cui adeguatezza deve essere verificata da un professionista iscritto da almeno 5 anni all’albo di settore.

In sostanza, tale certificazione attesta che l’impianto possiede tutti i requisiti “a regola dell’arte” previsti dalle normative vigenti o, in caso contrario, il tecnico incaricato della verifica predispone gli specifici interventi sul campo per la messa a norma.

La dichiarazione di rispondenza impianti è necessaria a tutti i proprietari per vendere o affittare i propri immobili, qualora manchi la dichiarazione di conformità 46/90.

Lo studio tecnico di ingegneria – ing. Maria Scalisi e InGeo, ha tecnici abilitati alla verifica sul campo e al successivo rilascio dell’attestazione di rispondenza degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari, gas e canne fumarie.




lunedì 30 settembre 2024

ATTIVITA' 77 - LA NORMATIVA ANTINCENDIO NEI CONDOMINI

 Gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da​ consentire una rapida ​e sicura evacuazione in caso d’incendio e gli stessi devono essere conformi a​ quanto riportato ​nel  DM 03/08/2015 (Aggiornato al 27/12/2022)​, noto anche come “Codice di Prevenzione​ Incendi”, che stabilisce criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei​ luoghi di lavoro. l’amministratore di condominio è il​ «responsabile dell’attività» ed è tenuto a​ pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un​ incendio.

La normativa antincendio condomini si applica a diversi aspetti, tra cui la progettazione degli​ edifici, l’installazione di sistemi antincendio, la manutenzione delle vie di fuga e la formazione degli​ abitanti su come comportarsi in caso di pericolo. Inoltre, queste norme richiedono che i condomini​ siano dotati di attrezzature specifiche, come estintori, allarmi antincendio e impianti di rilevazione​ fumo, e che queste attrezzature siano regolarmente ispezionate e mantenute in buono stato di​ funzionamento.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un documento fondamentale che attesta la conformità​ di un edificio alle norme di sicurezza antincendio. 

Ma quando è obbligatorio il CPI per un​ condominio?

La risposta dipende da una serie di fattori, tra cui le caratteristiche dell’edificio e il​ numero di piani.
In generale, il CPI è obbligatorio per i condomini che rientrano nelle seguenti categorie:
• Edifici con altezza antincendio superiore a 24 metri: questa altezza si misura dal punto più​
 basso dell’accesso ai servizi di soccorso al piano più alto dell’edificio. 

Gli edifici che​ superano questa altezza devono necessariamente ottenere il CPI per garantire che siano​ conformi alle normative di sicurezza antincendio;

• Edifici con un numero significativo di unità abitative: anche se l’altezza antincendio non è​ superiore a 24 metri, edifici con un numero molto elevato di unità abitative possono essere​ soggetti all’obbligo del CPI. Questo perché un maggiore numero di abitanti comporta un​ rischio più elevato in caso di incendio;

• Edifici con destinazioni d’uso miste: se un condominio è misto, dunque include non solo​ abitazioni ma anche attività commerciali o uffici, la presenza di diverse destinazioni d’uso​ può aumentare il rischio di incendio, rendendo necessario il CPI.

Per ottenere il CPI per il rispetto delle norme antincendio condominio, l’amministratore deve​ presentare una richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredata da una serie di​ documenti tecnici che attestino la conformità dell’edificio alle normative antincendio. Questi​ documenti includono il progetto dell’impianto antincendio, le relazioni tecniche e le certificazioni​ degli impianti installati.

È importante notare che il CPI ha una validità temporale e deve essere rinnovato periodicamente.
Questo implica che l’edificio debba essere sottoposto a controlli regolari per assicurare il continuo​,
 rispetto della normativa antincendio dei condomini. La mancata acquisizione o il mancato rinnovo del​ CPI possono comportare sanzioni e, in caso di incidente, gravi responsabilità per l’amministratore​ del condominio e per i proprietari delle unità abitative.

In allegato al DM è presente la Regola Tecnica Verticale Edifici di civile abitazione che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri.

Le indicazioni ivi contenute riguardano:

·         La reazione al fuoco dei materiali utilizzati nelle vie d'esodo, percorsi di esodo e spazi calmi

·         La compartimentazione dell'edificio e la relativa resistenza al fuoco

·         La gestione della sicurezza antincendio

·         Il controllo di un eventuale incendio

·         Le misure di rivelazione ed allarme

·         L'operatività antincendio

·         La sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Come si vede, tale Regola Tecnica non contiene alcuna indicazione per l'involucro dell’edificio.

A tal fine è però di estrema importanza quanto contenuto nell’art. 3 del Decreto, che aggiunge gli edifici destinati a civile abitazione dell’attività 77 (edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 metri) all’elenco di attività per le quali si applicano le norme tecniche del Codice di Prevenzione Incendi.

 

​NORMATIVA ANTINCENDIO CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ E DOVERI

Secondo la bozza della normativa antincendio condominio, negli edifici fino a 24 metri di altezza antincendi, i responsabili dell’attività antincendio devono identificare le misure standard e informare gli occupanti sui comportamenti da tenere in caso di incendio.

I responsabili devono inoltre esporre un foglio informativo, riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, e mantenere in efficienza sistemi e dispositivi effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Gli occupanti devono osservare le indicazioni dei responsabili e non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva. Negli edifici fino a 54 metri di altezza antincendi, i responsabili devono anche verificare l’osservanza dei divieti e dei limiti di utilizzo delle aree comuni e adottare misure antincendio preventive. Negli edifici fino a 80 metri di altezza antincendi è prevista l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio con indicatori di tipo ottico e acustico, realizzato a regola d’arte.

Oltre gli 80 metri, i responsabili devono designare un responsabile della gestione della sicurezza antincendio (GSA) e un coordinatore dell’emergenza, ma anche installare un impianto EVAC a regola d’arte. Per responsabili la bozza intende i proprietari o loro delegati, ma non gli amministratori di condominio. Come si evince leggendo il testo, questa ipotesi era stata avanzata, ma è poi stata depennata.

 

NORMATIVA ANTINCENDIO CONDOMINIO: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

Anche le misure antincendio variano al crescere dell’altezza degli edifici.

·         Per gli edifici di altezza antincendi fino a 24 metri la bozza prevede solo misure standard da applicare in caso di incendio: istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire, azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti, istruzioni per l’esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione. 

·         Oltre i 24 metri di altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce l’obbligo di dotarsi di misure preventive, come ad esempio il corretto deposito e impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose, il mantenimento della disponibilità delle vie d’esodo sgombre e fruibili, la corretta chiusura delle porte tagliafuoco, la riduzione delle sorgenti di innesco, la gestione dei lavori di manutenzione, la valutazione dei rischi in caso di modifica alle strutture o ai rivestimenti delle facciate. È inoltre prevista la pianificazione dell’emergenza, con le informazioni agli occupanti sui comportamenti da tenere, l’attivazione di procedure per la diffusione dell’allarme.

·         Oltre gli 80 metri antincendi (o i mille occupanti) la bozza prescrive la presenza di un centro di gestione dell’emergenza, cioè un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni, che deve essere fornito di informazioni per la gestione dell’emergenza (pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici) una centrale di gestione di sistema EVAC e una centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove previsti.